“Il citofono non FUNZIONA”, arriva la MULTA | Italia al tappeto per questa decisione, preparati a pagare cifre assurde

Citofono: importante scrivere chiaro il proprio nome - pexels - emmepress
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 24745/2025, ha affrontato un tema che a prima vista potrebbe sembrare banale: multa per citofono rotto.
Ma che, in realtà, ha conseguenze molto concrete: l’assenza del nome del destinatario sul citofono o sulla cassetta postale. Secondo i giudici, questa circostanza può portare a considerare la persona irreperibile, anche se la residenza anagrafica è correttamente registrata all’indirizzo in questione.
Il caso nasce dalla contestazione di una contribuente che si era vista iscrivere un’ipoteca su un proprio immobile a seguito della mancata opposizione a cartelle esattoriali che, a suo dire, non aveva mai ricevuto. In realtà la donna aveva cambiato abitazione, ma senza aggiornare tempestivamente la residenza anagrafica.
Quando il messo notificatore si era recato all’indirizzo ufficiale per consegnare gli atti, non aveva trovato alcun riferimento nominativo né sul citofono né sulla cassetta postale. Dopo due tentativi andati a vuoto, la destinataria era stata considerata irreperibile e la notifica perfezionata con le modalità alternative previste dalla legge.
La Cassazione ha ritenuto corretto l’operato dell’amministrazione. Ha infatti chiarito che l’indicazione della residenza nei registri anagrafici ha valore presuntivo, ma non vincolante. Conta, in altre parole, la verifica sul campo: se il notificatore non trova alcun riscontro materiale della presenza del destinatario, la persona può essere ritenuta non reperibile. L’assenza del nome sul citofono o sulla cassetta postale, in questo contesto, è un indizio sufficiente a giustificare l’impossibilità di recapito.
Le conseguenze sono comunque inevitabili e multa per citofono difettoso
Le conseguenze per i cittadini sono tutt’altro che marginali. Una notifica che viene perfezionata nonostante la mancata consegna diretta produce gli stessi effetti di una ricevuta di ritorno firmata. Ciò significa che cartelle esattoriali, avvisi di pagamento o altri atti fiscali iniziano a decorrere nei loro termini, senza che il destinatario ne sia effettivamente a conoscenza. È quanto accaduto alla contribuente del caso, che si è ritrovata a subire l’iscrizione di ipoteca senza aver potuto esaminare o contestare in tempo le cartelle che ne costituivano il presupposto.
Questo non vuol dire che ogni notifica per irreperibilità sia automaticamente legittima. La giurisprudenza sottolinea l’importanza di verifiche concrete: il notificatore deve recarsi più volte sul posto, tentare di suonare, accertare la presenza di nominativi, e descrivere puntualmente gli esiti nella relata. Se tali accertamenti mancano o risultano superficiali, resta sempre la possibilità di contestare la validità dell’atto davanti al giudice.
La reperibilità è importante a norma di legge
Tuttavia la Cassazione ha voluto lanciare un messaggio chiaro: la reperibilità non è solo un fatto anagrafico, ma anche materiale. Un cittadino che lascia il citofono o la cassetta anonimi, o che non aggiorna la propria residenza anagrafica quando cambia casa, si espone al rischio concreto di essere trattato come irreperibile. E questo comporta che notifiche importanti possano perfezionarsi alle sue spalle, con conseguenze anche gravi sul piano patrimoniale.
In fondo, la vicenda dimostra come piccoli dettagli possano avere grande rilievo giuridico. Un nome scritto chiaramente sul campanello o una semplice targhetta sulla buca delle lettere possono fare la differenza tra ricevere un atto e poterlo impugnare, o scoprire anni dopo di avere un debito esecutivo ormai consolidato. Aggiornare la residenza anagrafica e curare questi aspetti pratici non è soltanto una questione di ordine domestico, ma una vera e propria tutela dei propri diritti.